Autore: 
Daniela Pazienza - mamma adottiva

L’equiparazione dei diritti dei genitori lavoratori adottivi e affidatari ai genitori biologici è stato il risultato dell’evoluzione della tutela della maternità e della paternità che, cambiando la prospettiva, ha posto come prevalente l’interesse del bambino, non più soltanto per le esigenze fisiologiche.

Principio cardine di questa trasformazione è stato l’aspetto relazionale tra genitori e figli è l’importanza dell’affettività nello sviluppo fisico e psichico del bambino.

Non si può non tenere presente di questo processo di cambiamento, attuativo di principi di più ampio respiro sanciti dalla Costituzione e da una serie di leggi che hanno riformato il diritto di famiglia e la parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, proprio in virtù di una più attuale concezione della famiglia, il superamento della rigidità dei ruoli dei genitori, con uguali diritti e doveri nella cura dei figli. 

Diversamente, non avrebbero trovato riconoscimento anche i diritti del padre lavoratore riguardo la fruizione del congedo di maternità nei casi di impossibilità della madre. Diversamente, non sarebbero state adottate, tra l’altro, misure più flessibili con l’innalzamento dei limiti massimi di fruizione dei congedi per i genitori finalizzati, anche, alla conciliazione dei tempi da dedicare alla famiglia e al lavoro. Diversamente, non sarebbero stati estesi i congedi dei genitori biologici ai genitori adottivi e affidatari.

 

Il giusto rilievo all’aspetto affettivo e relazionale del rapporto tra genitori e figli ha permesso di considerare anche la peculiarità della famiglia adottiva e affidataria. Diventa, infatti, centrale nell’equiparazione della tutela dei diritti dei genitori adottivi e affidatari ai genitori biologici, il momento dell’ingresso in famiglia anziché l’età del bambino, in considerazione proprio delle difficoltà che tale cambiamento di vita comporta per il minore, quale soggetto in formazione fisica e psichica che ha subito il trauma della rottura dei legami affettivi e l’istituzionalizzazione.

E, sempre in ragione dell’importanza della relazione affettiva nella cura e nella crescita del figlio, per la tutela dei genitori lavoratori adottivi e affidatari e la soddisfazione del preminente interesse del bambino, sono state previste misure più specifiche per i minori, dal momento dell’ingresso in famiglia, nel limite massimo del compimento della maggiore età. Una deroga è stata prevista per il congedo di maternità nell’adozione internazionale.

È, infatti, possibile iniziare la fruizione anche prima della sentenza di adozione o dell’ingresso del minore in Italia, al fine di svolgere tutti gli adempimenti previsti dalla procedura adottiva durante la permanenza all’estero, ferma restando la durata complessiva.

Una particolare attenzione merita la sentenza della Corte Costituzionale n.104/2003 che, ripercorrendo delle tappe fondamentali della giurisprudenza emessa anche dalla Corte stessa e riconoscendo l’importanza della relazione affettiva per i riposi giornalieri dei genitori adottivi e affidatari, ha stabilito la possibilità di fruizione entro il primo anno dell’ingresso in famiglia, e non di vita (come disponeva l’articolo 45 del D.lgs 151/2001 prima di questa sentenza).

In sostanza, con questa sentenza, in recepimento di tutta l’evoluzione normativa della tutela dei diritti dei genitori, i riposi giornalieri hanno trovato una piena applicazione, in quanto la maggior parte dei bambini non erano (e non sono tuttora) adottati o in affidamento dal momento della nascita biologica.

Un discorso a parte, invece, riguarda la tutela dei congedi per malattia del bambino adottato o in affidamento. La norma vigente, l’art. 50 del D.lgs. 151/2001, prevede per i genitori adottivi e affidatari la possibilità di assentarsi, alternativamente, per i periodi corrispondenti alla malattia del figlio per un periodo di tre anni dall’ingresso in famiglia nel limite massimo del compimento dei 6 anni del bambino e successivamente cinque giorni fino agli 8 anni.

Per il bambino adottato o in affidamento tra i 6 e i 12 anni spettano soltanto cinque giorni per i primi tre anni dall’ingresso in famiglia. Considerando che sempre più bambini adottati o in affidamento hanno oltre i 6 anni di età e che possono trovarsi in condizioni sanitarie che richiedono accertamenti, terapie e controlli e che delle patologie gravi, ma non rientranti nella Legge 104/1992, potrebbero manifestarsi anche dopo il primo ingresso in famiglia, è comprensibile quanto questi bambini abbiano, ancora, un grande bisogno di ricevere assistenza e affetto da parte dei genitori.

Si auspica, quindi, che l’elemento dell’ingresso in famiglia venga recepito nella normativa dei congedi dei genitori per l’attuazione di misure più ampie per la tutela della malattia anche per i bambini adottati o in affidamento dopo i 6 anni di età.  Iniziative in tal senso sono state già intraprese (presentazione alla Camera dei Deputati della Risoluzione in Commissione n. 7-00594 in data 11 febbraio 2015 da parte dell’On Lorenzo Dellai e l’On.le Milena Santerini di Scelta Civica e istanza dell’11 marzo 2015 indirizzata alle Istituzioni da parte dell’Associazione ANFAA e del Coordinamento CARE) ad oggi ancora senza esito.

Data di pubblicazione: 
Domenica, Luglio 30, 2017

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