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Adozioni in casi particolari e adozione mite
Autore/i: AngelaMaria SerpicoData: 06-09-2007
Argomento: Sociale e legale
L'adozione in casi particolari è disciplinata dall'art. 44
della legge n. 184/83 così come sostituito dalla legge n. 149/2001, e tutela,
alla lettera a) e b), il rapporto che si crea nel momento in cui il minore
viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha già sviluppato
legami affettivi, mentre alle lettere c) e d), i minori che si trovino in
particolari situazioni di disagio.
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono
tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni,
l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante.
Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio
assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un
rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro
coniuge;
c) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n.
104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;
d) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4
l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi
non sia coniugato.
I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli
adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato.
Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro
figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in
casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.
La cosiddetta "adozione mite" non è disciplinata dal nostro ordinamento ma è stata di fatto applicata nel distretto del Tribunale per i Minorenni di Bari sotto forma di sperimentazione in tutti quei casi in cui il minore sostanzialmente abbandonato si trovi, oltre al tempo massimo previsto dalla legge, in affidamento familiare per il quale non è possibile un rientro nella famiglia di origine, perdurando lo stato di difficoltà. In queste ipotesi, valutato che tra il minore e gli affidatari si è instaurato un solido rapporto affettivo tale che l'allontanamento possa essere pregiudizievole al minore, viene dichiarato giudizialmente lo stato di semiabbandono permanente. Questa situazione non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitore di origine, ma ne aggiunge un secondo, quello con gli adottanti, cui spetta naturalmente anche la potestà genitoriale.
Da un punto di vista giuridico l'adozione cd. mite è considerata una variante dell'adozione in casi particolari, di cui si è detto sopra. alla quale più di ogni altro istituto si avvicina. Il dibattito giuridico è tuttavia aperto, in quanto l'applicazione tout court dell'art. 44 legge cit. non presenta sufficienti garanzie per tutte le persone coinvolte nella vicenda. E' quindi auspicata una sollecita regolamentazione giuridica di questa fattispecie.