Qui troverai le risposte alle domande più comuni sul tema delle adozioni.

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L’adozione è un percorso che richiede consapevolezza e preparazione. Prima ancora di presentare domanda, quindi è importante informarsi presso associazioni di famiglie, Tribunali per i Minorenni, Enti autorizzati.
Per adottare un figlio, il primo passo è rivolgersi al Tribunale per i Minorenni di competenza (Tribunali per i Minorenni – Commissione per le Adozioni Internazionali) compilando e presentando una “domanda” che in realtà è una dichiarazione in cui si offre la propria disponibilità all’adozione. Questo documento rappresenta la manifestazione formale della volontà di adottare e dà avvio all’iter valutativo. La domanda al Tribunale dovrà essere accompagnata da una serie di documenti. E’ bene consultare sui siti dei diversi Tribunali quali documenti sono richiesti.
Dopo la dichiarazione di disponibilità, il Tribunale incarica i Servizi Territoriali di avviare un’indagine che prevede: colloqui individuali e/o di coppia, visite domiciliari, valutazioni psicologiche, incontri con eventuali altri figli, verifica della rete familiare e sociale di supporto.
Al termine delle indagini, i Servizi redigono una relazione dettagliata che viene trasmessa al Tribunale. Per l’adozione internazionale il Giudice, valutata la relazione, emette il decreto di idoneità all’adozione oppure rigetta la domanda motivando la decisione. Entro un anno dall’idoneità, occorre poi affidare la procedura di adozione ad un Ente autorizzato per le adozioni internazionali (dare mandato), il quale si occupa di accompagnare la coppia o il single fino all’abbinamento con il proprio figlio. In caso invece di decreto di non idoneità si può presentare appello.
Per l’adozione nazionale, invece, non è previsto il decreto di idoneità, ma la domanda rimane valida per tre anni. Dopo i tre anni la domanda può essere ripresentata.
Secondo la legge italiana (art. 6 della Legge n. 184/1983 e successive modifiche), l’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando, con la precisazione che la differenza massima di età va calcolata rispetto all’età del coniuge più giovane.
Tuttavia, oggi i limiti di età non vengono interpretati in modo rigido. La legge e la giurisprudenza hanno infatti progressivamente valorizzato l’interesse del minore, consentendo deroghe in diverse situazioni: ad esempio, qualora i coniugi adottino due o più fratelli o se hanno già un figlio minorenne (biologico o adottivo) o in caso di situazioni particolari nelle quali il mancato rispetto del limite anagrafico non pregiudica l’interesse del minore.
Ovviamente altri Paesi possono prescrivere limiti differenti: di ciò occorre tenere conto quando, nell’ambito di un’adozione internazionale, si sceglie il Paese di origine del figlio.
In linea generale ed al di là di ciò che stabilisce la legge, dal momento che l’istituto dell’adozione è pensato per la tutela dell’infanzia, si dovrebbe sempre valutare prioritariamente, anche con l’ausilio dei Servizi, per quale fascia di età si possa rappresentare un’effettiva risorsa.
Per la legge italiana, n. 184/1983, le condizioni di salute degli aspiranti genitori adottivi non sono di per sé motivo di esclusione per l’idoneità all’adozione inclusa quella internazionale. L’interesse del minore rappresenta sempre il criterio prioritario e ogni situazione viene esaminata caso per caso. Bisogna, tuttavia, considerare, quanto all’adozione internazionale, anche le leggi dei Paesi di origine che, nella valutazione degli aspiranti genitori, possono attribuire un differente peso alla presenza di un’eventuale patologia ed anche ritenerla ostativa all’adozione. Inoltre, pur in assenza, nel nostro ordinamento, di un divieto di legge, occorrerà sempre valutare il caso specifico, ricordando come l’adozione sia nell’interesse del minore a cui va garantita la miglior famiglia possibile in relazione alle sue esigenze. Una grave patologia che riduca significativamente le prospettive di poter garantire continuità di cura e accudimento al minore potrebbe incidere negativamente sulla valutazione di idoneità, mentre una situazione di disabilità, anche importante, ma che non incida sulle risorse genitoriali, potrebbe essere ritenuta idonea.
In primo luogo occorre puntualizzare come la legge italiana non stabilisca un reddito minimo per presentare domanda di adozione. Quella che viene valutata è la capacità concreta e stabile di prendersi cura del minore e di garantirne il mantenimento nel tempo. Occorre sottolineare come, invece, nelle adozioni internazionali, alcuni Paesi di origine dei minori possono prevedere requisiti economici specifici e più restrittivi rispetto a quelli italiani, pertanto la condizione reddituale può essere rilevante.
Normalmente ciò che viene valutato non è tanto il reddito in sé, quanto l’adeguatezza complessiva delle risorse familiari rispetto al progetto adottivo. Per questo motivo, una famiglia con redditi modesti ma stabili potrebbe essere ritenuta idonea, mentre una famiglia con entrate più elevate ma caratterizzata da forte instabilità economica o da un indebitamento significativo potrebbe incontrare maggiori difficoltà nella valutazione. Possono essere valutati positivamente elementi quali la stabilità lavorativa, le prospettive occupazionali, la gestione complessiva delle risorse economiche, l’eventuale presenza di risparmi e una rete familiare e sociale in grado di offrire supporto.”
E’ importante provare che si possono concretamente garantire le fondamentali esigenze di vita di un minore. D’altra parte, sebbene agli aspiranti genitori si richiedano requisiti ulteriori e ben più importanti di una solida situazione economica, che in sé non garantisce affatto l’accoglimento della domanda di adozione, non preoccuparsi di come assicurare il fabbisogno di un figlio potrebbe essere letto come indice di scarsa consapevolezza e senso di responsabilità. Pertanto, pur in assenza di formali preclusioni, in presenza di condizioni reddituali effettivamente difficili, può essere più complesso, sebbene non impossibile, riuscire ad adottare. In siffatti casi potranno incidere positivamente sulla valutazione elementi quali, a titolo di esempio, le risorse della famiglia allargata, le future prospettive di impiego, gli eventuali risparmi della famiglia.
Il mancato consenso dei nonni non impedisce di per sé il rilascio del decreto di idoneità all’adozione internazionale e non preclude automaticamente il percorso adottivo. Tuttavia, il Tribunale per i minorenni può ritenere necessario approfondire le dinamiche familiari e valutare se gli aspiranti genitori siano in grado di garantire al futuro figlio un contesto familiare adeguatamente accogliente e di proteggerlo da eventuali atteggiamenti di rifiuto o mancata accettazione da parte della famiglia allargata. La valutazione finale è rimessa al Tribunale, che decide caso per caso nell’interesse del minore.
In Italia, con l’adozione nazionale, il single non può accedere all’adozione piena o legittimante alle stesse condizioni previste per una coppia (art. 6 L. 184/1983), ma può adottare solo “in casi particolari” previsti dalla legge. In particolare, l’art. 44 della Legge n. 184/1983 consente l’adozione in casi particolari, tra cui:
Inoltre, l’evoluzione della giurisprudenza e le recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno ampliato le possibilità di adozione da parte delle persone singole, in particolare nell’ambito delle adozioni internazionali. In particolare, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2025, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che escludeva in modo assoluto le persone singole dall’adozione internazionale di minori stranieri dichiarati adottabili. Dopo tale sentenza i single in Italia possono accedere all’adozione internazionale. Tuttavia, l’adozione internazionale da parte di un single dipende anche dalla legislazione del Paese di origine del minore che potrebbe avere proprie restrizioni o preferenze per le adozioni da parte di coppie.
In sintesi:
L’art. 6 della Legge n. 184/1983 prevede che l’adozione di minori possa essere richiesta da:
Resta fermo che le persone non coniugate possono accedere, in determinati casi previsti dalla legge, all’adozione in casi particolari (art. 44 L. 184/1983), per la quale non è richiesto il matrimonio (vedi domanda 6)
Nel nostro ordinamento, con il divorzio cessano gli effetti civili del precedente matrimonio (ferma restando l’eventuale permanenza di obblighi economici, come l’assegno divorzile). La persona divorziata può quindi contrarre un nuovo matrimonio e, qualora si risposi, potrà presentare domanda di adozione purché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, tra cui la stabilità del rapporto coniugale e l’idoneità della coppia ad educare, istruire e mantenere il minore. Nell’adozione internazionale occorre inoltre verificare i requisiti richiesti dalla legislazione del Paese di origine del minore, che può prevedere ulteriori condizioni o limitazioni
Sì. I cittadini italiani che risiedono effettivamente e stabilmente in un Paese estero da almeno due anni possono svolgere la procedura di adozione secondo la normativa del Paese in cui risiedono. L’adozione pronunciata dall’autorità straniera potrà poi essere riconosciuta in Italia dal Tribunale per i minorenni, purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge. Se invece la residenza all’estero dura da meno di due anni, gli aspiranti adottanti devono seguire la procedura prevista dalla normativa italiana.italiana.
Sì. A differenza dell’adozione, per la quale la legge prevede requisiti specifici, l’affidamento familiare può essere disposto anche a favore di una persona singola. In particolare l’art. 2 della legge 184/83 sull’adozione stabilisce che “il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. Quindi, sebbene il legislatore abbia accordato una preferenza alle famiglie con figli minori, anche i single possono certamente proporsi come affidatari, ferma restando la valutazione della loro idoneità da parte dei servizi competenti e dell’autorità responsabile del progetto di affidamento.
Il decreto di non idoneità all’adozione internazionale (si ricorda che per l’adozione internazionale si deve essere in possesso di un decreto di idoneità) può essere impugnato davanti alla Corte d’Appello territorialmente competente nei termini previsti dalla legge. Qualora il ricorso venga accolto, la Corte può riformare il provvedimento del Tribunale e riconoscere l’idoneità.
In alternativa, si può presentare una nuova domanda e intraprendere nuovamente il percorso di valutazione previsto dai servizi competenti. Prima di assumere qualsiasi decisione è opportuno esaminare attentamente le motivazioni del provvedimento, così da comprendere gli aspetti che hanno inciso sulla valutazione. Va inoltre considerato che gli Enti autorizzati possono adottare proprie procedure e criteri organizzativi nella presa in carico: non tutti gli Enti accettano mandato da chi ha ottenuto l’idoneità in sede d’Appello.
Sì. La normativa vigente non prevede alcuna incompatibilità tra l’équipe dei servizi che svolge la valutazione degli aspiranti all’adozione e quella che successivamente accompagna durante l’attesa e nel post-adozione. L’organizzazione dei servizi può variare da territorio a territorio; in molti casi la continuità degli operatori viene considerata una risorsa perché favorisce la costruzione di una relazione di fiducia e una migliore conoscenza della storia e dei bisogni della famiglia.
Con riferimento alla normativa italiana, il minore che abbia compiuto 14 anni deve prestare il proprio consenso all’adozione. Il minore che abbia compiuto 12 anni deve invece essere obbligatoriamente ascoltato dal giudice, pur non essendo richiesto il suo consenso. Anche il minore di età inferiore a 12 anni è ascoltato quando sia capace di discernimento, ossia quando la sua età e maturità consentano di tener conto in modo significativo delle sue opinioni. In questo modo la legge garantisce la partecipazione del minore alle decisioni che lo riguardano in misura crescente con l’aumentare dell’età e della maturità.
In materia civile il Tribunale per i Minorenni tutela i minori che si trovano in situazioni di pregiudizio o di abbandono e può adottare i provvedimenti necessari per la loro protezione, tra cui quelli che incidono sulla responsabilità genitoriale, l’affidamento familiare e la dichiarazione dello stato di adottabilità. È inoltre competente in materia di adozione nazionale e internazionale, valutando l’idoneità degli aspiranti genitori adottivi e adottando i relativi provvedimenti previsti dalla legge: dichiarare con decreto la sussistenza o meno delle competenze effettive e trasmettere il decreto di idoneità alla Commissione per le Adozioni Internazionali. In alcuni casi esercita anche competenze di natura amministrativa finalizzate alla protezione e al recupero dei minori in situazione di particolare difficoltà. In ambito penale giudica i reati commessi da persone minorenni.
No. Nell’adozione non esiste un diritto degli aspiranti genitori a scegliere il bambino da adottare. La legge considera infatti l’adozione uno strumento di tutela del minore e mira a individuare per ciascun bambino la famiglia più idonea ad accoglierlo. Durante il percorso con i Servizi e con il Tribunale, la coppia è tuttavia chiamata a riflettere e a esprimere le proprie disponibilità e i propri limiti rispetto a diversi aspetti, quali l’età del minore, la presenza di fratelli, eventuali bisogni sanitari o particolari esigenze educative. Tali indicazioni non costituiscono una scelta del bambino, ma elementi utili per individuare l’abbinamento più adeguato nell’interesse del minore. Adottando un figlio si è chiamati a riflettere su quanto ha precocemente vissuto e sugli effetti della sua storia e si è chiamati a sapere bene cosa significano i propri Si e i propri NO. Tuttavia bisogna avere la consapevolezza che adozione significa accogliere un figlio differente da se e chi ha pregiudizi su specifiche etnie di origine o specifiche differenze somatiche dovrebbe mettere in discussione la propria reale disponibilità ad adottare.
Ogni rapporto umano dovrebbe fondarsi sulla sincerità reciproca, a maggior ragione, a prescindere da ciò che prevede la legge, ogni genitore dovrebbe sentire la necessità di informare correttamente il proprio figlio della sua provenienza e della sua storia.
Il legislatore condivide ad ogni modo la centralità di questo assunto nel momento in cui riconosce al minore adottato, all’art. 28 comma 1 della l. 184/83 e successive modifiche, il diritto di essere “informato di tale sua condizione”, richiedendo ai genitori adottivi di provvedervi “nei modi e termini che essi ritengono più opportuni” sebbene la condizione di adottivo non dovrebbe mai porsi come una sorta di rivelazione, ma essere un racconto che si struttura nella vita vissuta con il proprio figlio.
Oltre che un dovere previsto dalla legge, si tratta di un aspetto fondamentale della relazione familiare: la storia adottiva dovrebbe essere condivisa in modo graduale e naturale nel corso della crescita del bambino, evitando che venga percepita come una comunicazione improvvisa o una rivelazione tardiva.
Il figlio adottivo, nell’adozione nazionale, una volta compiuti 25 anni, può chiedere al Tribunale per i minorenni di accedere alle informazioni sulle proprie origini e all’identità dei genitori biologici. Un limite particolare riguarda il caso in cui la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione, il giudice può verificare con modalità riservate e rispettose della privacy se la madre intenda mantenere o revocare la scelta dell’anonimato. Se l’anonimato viene confermato, l’accesso ai dati identificativi rimane precluso; in caso contrario, può essere consentito
“La legge sull’adozione prevede specifici reati per contrastare gli affidamenti e le adozioni illegali e per garantire la tutela dei minori.”
l’art. 71 della L. 184/1983 punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, mentre l’art. 72 punisce, sempre con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle disposizioni della legge 184/1983, per procurarsi danaro o altra utilità, introduca nello Stato uno straniero minore di età perchè sia definitivamente affidato a cittadini italiani (e la stessa pena si applica a chi accolga il minore). Per l’art. 70, inoltre, è reato anche l’omettere, da parte dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio, di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Commettono infine reato i rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettano di trasmettere semestralmente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni l’elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscano informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi.
Con adozione di maggiorenne si intende l’adozione di una persona che abbia almeno 18 anni di età. Questo tipo di adozione non incide sui diritti e doveri dell’adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell’adottante e verso quelli dell’adottato. Di regola si tratta di uno strumento utilizzato per garantire una discendenza a chi ne sia privo o un’assistenza duratura ad una persona bisognosa. Si richiede che l’adottante abbia compiuto 35 anni di età (riducibili a 30 se il Tribunale ravvisi circostanze eccezionali che lo giustifichino) e che l’adottando abbia almeno 18 anni meno di lui.
In passato chi adottava non doveva avere figli minorenni. Ora, invece, A seguito degli interventi della Corte Costituzionale, il divieto assoluto di adozione del maggiorenne per chi abbia figli minorenni è stato superato. Oggi la presenza di figli minorenni non impedisce automaticamente l’adozione: il Tribunale deve valutare il caso concreto e l’interesse dei soggetti coinvolti.
Per l’adozione di maggiorenne sono richiesti il consenso dell’adottante e dell’adottando e vengono inoltre acquisiti gli assensi previsti dalla legge dei soggetti interessati, tra cui i coniugi e i figli dell’adottante. Vengono inoltre interpellati i genitori dell’adottando e il loro eventuale dissenso non sempre impedisce automaticamente l’adozione, poiché il Tribunale può valutare le circostanze del caso.
Sì. La presenza di figli biologici non costituisce un ostacolo all’adozione. La legge non richiede infatti che gli aspiranti genitori siano privi di figli. Nella valutazione della disponibilità all’adozione, il Tribunale per i Minorenni tiene conto della composizione e dell’equilibrio del nucleo familiare, nonché delle esigenze del minore da inserire. Nella prassi possono essere considerate anche l’età e le caratteristiche dei figli già presenti in famiglia, al fine di individuare l’abbinamento più adeguato nell’interesse del minore. Può essere che i figli vengano sentiti in ordine all’adozione e che venga rispettato l’ordine di primogenitura. Ciò detto, sempre nella prassi, accade che alcuni Tribunali per i Minorenni privilegino chi è senza figli o, a chi ne ha già, richiedano la disponibilità nell’accogliere un bambino con particolari problematiche (ad esempio con una importante disabilità).
.Con l’espressione “ordine” o “vincolo di primogenitura” si fa riferimento alla prassi, adottata in alcuni contesti, di favorire l’inserimento di un minore adottato che sia più piccolo dei figli già presenti nel nucleo familiare. Tale criterio non è previsto dalla legge e non costituisce un requisito giuridico per l’adozione. Può tuttavia essere preso in considerazione dai Tribunali per i Minorenni e dai servizi che effettuano la valutazione degli aspiranti genitori, nell’ambito di una più ampia analisi dell’interesse del minore e dell’equilibrio familiare. Non esistono regole normative che stabiliscano una precisa differenza di età tra i figli. La differenza tra il primo e secondo figlio di regola deve essere di almeno uno/due anni, ma, proprio perché non si tratta di una previsione di legge, non ci sono regole certe. Alcuni Tribunali per i Minorenni, ad esempio, vincolano il decreto stabilendo, in modo generico, che il secondo figlio abbia un’età inferiore al primo, ma senza specificare a quanti anni debba corrispondere detta differenza.
No. L’adozione nazionale e quella internazionale seguono procedure diverse. Per l’adozione internazionale è necessario ottenere dal Tribunale per i Minorenni un decreto di idoneità. Per l’adozione nazionale, invece, non è previsto un analogo decreto: gli aspiranti genitori presentano una dichiarazione di disponibilità, valida tre anni e rinnovabile, sulla base della quale il Tribunale svolge le valutazioni previste dalla legge e può eventualmente proporre un abbinamento con un minore dichiarato adottabile
No. Non tutti i minori accolti in comunità o in altre strutture di accoglienza sono adottabili. Sono adottabili soltanto i minori per i quali il Tribunale per i Minorenni abbia accertato una situazione di abbandono, caratterizzata dalla mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Quando invece esiste una concreta possibilità di recupero delle capacità genitoriali, il minore può essere temporaneamente collocato in affidamento familiare o in comunità, con l’obiettivo di favorire il rientro nella famiglia d’origine
La dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale ed internazionale si deposita presso il Tribunale per i Minorenni di residenza della coppia di aspiranti genitori. Tuttavia è possibile depositare la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale – anche in un secondo momento – presso gli altri Tribunali per i Minorenni presenti sul territorio nazionale, ovviamente informando di ciò il Tribunale ove era già stata depositata la domanda (o i Tribunali se più di uno). Quanto alla documentazione da presentare per estendere la domanda è opportuno che la coppia si rivolga alla Cancelleria Adozione del Tribunale prescelto.
Diversamente, nell’adozione internazionale la procedura segue regole specifiche e richiede il rilascio del decreto di idoneità da parte del Tribunale competente.
Sì. Si tratta di due misure diverse. Quando il minore è stato dichiarato adottabile ma la decisione non è ancora definitiva perché può essere impugnata dalla famiglia di origine, il Tribunale può disporre il suo collocamento provvisorio (o collocamento a rischio giuridico) presso una coppia disponibile all’adozione. Quando la dichiarazione di adottabilità diventa definitiva, il collocamento si trasforma in affidamento preadottivo. Quest’ultimo dura normalmente un anno e consente di verificare la positiva integrazione del minore nella famiglia. Se il periodo si conclude favorevolmente, il Tribunale pronuncia la sentenza definitiva di adozione
ATTENZIONE: Si segnala, per completezza, la prassi di alcuni Tribunali per i Minorenni di collocare i minori presso una famiglia, già ritenuta idonea ad adottare, quando il minore ancora non è stato dichiarato adottabile ed in vista di una futura, possibile adozione. Da un punto di vista giuridico si tratta di un affido ed anche in questo caso, ed anzi a maggior ragione, vi è chiaramente la possibilità che il bambino ritorni in seno alla famiglia di origine.
Sì. Nell’adozione nazionale il decreto di affidamento preadottivo viene emesso quando la dichiarazione di adottabilità è divenuta definitiva e non sussiste più il rischio che il minore rientri nella famiglia d’origine per effetto di impugnazioni ancora pendenti. Tuttavia, l’affidamento preadottivo può essere revocato dal Tribunale per i Minorenni qualora emergano difficoltà di convivenza ritenute non superabili, tali da compromettere la possibilità di una crescita serena del bambino all’interno della famiglia affidataria. In tal caso il Tribunale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni nell’interesse del minore
Non si tratta di un diverso tipo di adozione previsto dalla legge, ma di una modalità relazionale riconosciuta dalla giurisprudenza.
Con l’espressione “adozione aperta” si indica una forma di adozione nella quale il minore entra a far parte a tutti gli effetti della famiglia adottiva, con cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d’origine (adozione piena o legittimante), ma può mantenere, quando ciò corrisponde al suo superiore interesse, alcune relazioni socio-affettive significative con uno o più componenti della famiglia di origine secondo le modalità individuate dal giudice. Pur non essendo espressamente disciplinata come istituto autonomo dalla legge, questa possibilità è stata riconosciuta dalla giurisprudenza e, in particolare, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 183/2023, che ha chiarito come il mantenimento di tali rapporti possa essere disposto caso per caso nell’interesse del minore
No. L’adozione legittimante attribuisce all’adottato lo status di figlio a tutti gli effetti e, una volta divenuta definitiva, non è prevista dalla legge la sua revoca. Eventuali gravi difficoltà familiari o sopravvenute situazioni di pregiudizio per il minore possono determinare l’intervento dell’autorità giudiziaria a tutela del bambino, ma non comportano la revoca dell’adozione.
In nessun caso la revoca è pensata come risposta ai c.d. fallimenti adottivi (senza per questo voler minimizzare le fatiche del nucleo familiare che va efficacemente supportato). La revoca dell’adozione, infatti, è una possibilità prevista dalla legge n. 184/1983, ma soltanto in casi particolari: quindi non in presenza di adozioni legittimanti. La revoca può essere disposta solo nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e 53 della suddetta legge. I primi due articoli citati fanno riferimento alla cosiddetta “indegnità”, ovvero ai casi in cui l’adottato maggiore di 14 anni abbia attentato alla vita di uno o di entrambi gli adottanti, dei loro discendenti o ascendenti oppure si sia reso colpevole “verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni” (art. 51); la revoca può essere richiesta, su istanza dell’adottato o del pm, anche quando questi fatti siano stati compiuti da uno degli adottanti nei confronti dell’adottato, del coniuge o dei discendenti o ascendenti di quest’ultimo (art. 52). L’articolo 53, invece, prevede la revoca in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
A differenza dell’adozione internazionale, che può comportare costi significativi legati all’attività degli enti autorizzati, ai viaggi, alle traduzioni e alle procedure nel Paese di origine del minore, l’adozione nazionale non prevede costi per la procedura adottiva. La procedura è completamente gratuita. Gli aspiranti genitori adottivi non devono sostenere spese per l’iter previsto dalla legge.
Il single che intende adottare deve depositare disponibilità all’adozione internazionale presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio avvalendosi dell’apposito modulo. Verrà avviata indagine socio- ambientale e all’esito vi sarà il colloquio con il Giudice del TM che si pronuncerà sull’idoneità.
Il single dovrà poi rivolgersi ad un ente autorizzato per dare mandato al fine di adottare un minore all’estero.
Sì. Il decreto di idoneità, previsto solo in caso di adozione internazionale, può essere revocato: la legge prevede la possibilità di revocare il decreto di idoneità quando sopravvengano circostanze che incidano in modo rilevante sul giudizio di idoneità della coppia. Eventi quali la nascita di un figlio, una grave malattia, un lutto familiare o altri cambiamenti significativi possono modificare gli equilibri personali e familiari che erano stati valutati al momento del rilascio del decreto. Ciò non significa automaticamente che la coppia diventi non idonea all’adozione, ma che la sua situazione dovrà essere rivalutata alla luce delle nuove circostanze. La revoca può essere disposta dal Tribunale per i minorenni, previo ascolto degli interessati
No. Il conferimento dell’incarico a un ente autorizzato per l’adozione internazionale non comporta automaticamente la rinuncia alla procedura di adozione nazionale. Nella prassi, alcuni enti richiedono alla coppia di rinunciare all’adozione nazionale in una fase avanzata della procedura internazionale, ad esempio dopo il deposito del dossier nel Paese estero o in prossimità dell’abbinamento.
altri,enti invece, la richiedono al momento della proposta di abbinamento, altri ancora chiedono la rinuncia fin dall’atto del conferimento dell’incarico
Nel caso di adozione internazionale, il conferimento dell’incarico all’ente è obbligatorio, ma non deve essere accompagnato dalla rinuncia immediata alla procedura nazionale
Prima di sottoscrivere l’incarico è comunque opportuno verificare con l’ente quali siano le condizioni previste contrattualmente e le conseguenze della contemporanea pendenza della procedura nazionale.
Nell’ambito delle adozioni internazionali, per minori “special needs” si intendono bambini che presentano particolari bisogni sanitari, psicologici, relazionali o familiari e che richiedono una disponibilità specifica da parte degli aspiranti genitori adottivi. Rientrano generalmente in questa categoria i minori con disabilità fisiche o psichiche, i bambini più grandi (dai 7 anni in su), i gruppi di fratelli e i minori che hanno vissuto esperienze traumatiche o situazioni di grave trascuratezza o maltrattamento. La composizione delle liste special needs varia da Paese a Paese.
Se da un lato la disponibilità degli aspiranti genitori nell’accogliere minori special needs può in effetti accelerare l’iter adottivo, dall’altro occorre essere ben consapevoli di come la famiglia dovrà verosimilmente farsi carico di difficoltà “aggiuntive”. Per completezza, bisogna evidenziare anche la possibilità, tutt’altro che remota, che alcuni bambini, formalmente non inseriti nelle liste speciali, rivelino poi, dopo l’adozione, fatiche e problematiche tali da poterli qualificare a pieno titolo come special needs. Ciò si verifica in quanto le diagnosi, nei Paesi di provenienza, possono essere insufficienti, inesatte o del tutto carenti.
Nell’ambito dell’adozione internazionale, l’abbinamento è la fase della procedura in cui l’autorità competente del Paese di origine individua, tra le coppie o le persone single disponibili all’adozione, quella ritenuta più adatta alle caratteristiche e ai bisogni di uno specifico minore. La proposta di abbinamento viene poi comunicata tramite l’ente autorizzato, affinché possa essere valutata e decidere se accettarla. L’abbinamento è quindi effettuato dall’autorità del Paese di origine del bambino
Sì. Nell’ambito dell’adozione internazionale, gli aspiranti genitori adottivi si recano generalmente nel Paese di origine del minore per incontrarlo e partecipare alle fasi della procedura previste dalla normativa locale. Gli incontri con il bambino e i principali provvedimenti adottivi vengono normalmente svolti davanti alle autorità competenti del Paese di origine, mentre altre fasi della procedura si svolgono in Italia, sotto il controllo delle autorità italiane e della Commissione per le Adozioni Internazionali. A seconda del Paese, può essere richiesto uno o più viaggi e una permanenza all’estero di durata variabile
Non c’è una risposta univoca a questa domanda. Una proposta di abbinamento può essere rifiutata, ma le ragioni del rifiuto assumono particolare importanza. Un rifiuto motivato e coerente con le disponibilità e i limiti indicati dalla coppia nel percorso adottivo, (ad esempio perché il minore ha una patologia importante che va oltre la disponibilità indicata dalla coppia) non comporta necessariamente conseguenze negative.
Diversamente, un rifiuto non adeguatamente motivato può indurre gli operatori coinvolti nella procedura a svolgere ulteriori approfondimenti sulla disponibilità adottiva della coppia e sulla permanenza dei presupposti che hanno portato al rilascio dell’idoneità ad adottare. Nel caso dell’adozione internazionale l’ente autorizzato avrà in quest’ultimo caso il dovere di segnalare il rifiuto dell’abbinamento alle autorità competenti (CAI, Servizi Sociali e Tribunale per i Minorenni di riferimento) che potrebbero anche decidere di riavviare le verifiche circa la permanenza della idoneità ad adottare della coppia.
Ogni situazione viene comunque valutata caso per caso nell’interesse del minore
L’art. 72-bis della Legge n. 184/1983 prevede una responsabilità penale per chi svolge, senza la prescritta autorizzazione, attività inerenti alle pratiche di adozione internazionale di minori stranieri. Alla mancanza di autorizzazione è equiparata l’ipotesi in cui l’autorizzazione sia stata revocata o annullata. La norma tutela l’interesse del minore ad essere adottato attraverso una procedura regolare e controllata, che prevede l’intervento di enti autorizzati e iscritti nell’apposito albo tenuto dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI), istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i responsabili delle associazioni o agenzie che operano senza autorizzazione sono previste specifiche sanzioni penali.
Sì. Gli enti autorizzati possono operare anche in Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1993, purché la normativa e le procedure adottive di tali Paesi siano compatibili con i principi fondamentali della Convenzione e con la normativa italiana. In particolare, devono essere garantite adeguate verifiche sulla situazione del minore (accertamento della condizione di abbandono), la validità dei consensi richiesti per l’adozione e la tutela del superiore interesse del bambino. Inoltre, la procedura deve essere seguita da un ente autorizzato italiano operante nel Paese interessato e autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
Sì. Le famiglie che adottano un minore straniero possono dedurre dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, purché tali spese siano adeguatamente documentate e certificate dall’ente autorizzato che ha seguito la procedura. La deduzione riguarda le spese previste dalla normativa sulle adozioni internazionali e costituisce un’agevolazione fiscale volta a ridurre il reddito imponibile dei genitori adottivi
No. La Legge n. 184/1983 non prevede alcuna possibilità di proroga del termine di un anno dalla comunicazione del decreto di idoneità entro il quale gli aspiranti genitori devono conferire l’incarico a un ente autorizzato e promuovere la procedura di adozione internazionale. Decorso inutilmente tale termine, il decreto non può più essere utilizzato e la coppia o il single dovrà presentare una nuova dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni per ottenere una nuova valutazione di idoneità
Sì, si può revocare in qualsiasi momento l’incarico conferito all’ente autorizzato senza che vi sia la necessità di esplicitarne la ragione,. Il rapporto tra gli aspiranti genitori e l’ente è infatti disciplinato come un contratto di mandato, che può estinguersi per revoca. Restano fermi gli eventuali obblighi economici derivanti dal contratto e il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’ente. L’ente autorizzato, invece, può rinunciare all’incarico soltanto per giusta causa oppure nei casi specificamente previsti dal contratto, come ad esempio il rifiuto ingiustificato di una proposta di abbinamento.
No. Il cambio dell’ente da parte della coppia, come noto, è possibile e non determina in sé l’interruzione della procedura adottiva né occorre l’autorizzazione della Cai.
La revoca dell’incarico ad un ente autorizzato e il conferimento dell’incarico ad un altro ente non richiedono una preventiva autorizzazione della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI). Resta, però, la funzione di controllo e registrazione che la Cai continua a svolgere sui mandati. Pertanto, in caso di revoca dell’incarico all’ente, la coppia deve comunque inviare una comunicazione in merito alla alla Cai, nonché, per opportuna conoscenza, al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente oltre che all’ente stesso. Contestualmente alla revoca dell’incarico all’ente occorre altresì conferire incarico ad un nuovo ente (pena la decadenza del decreto di idoneità).
È necessario che la revoca e il nuovo incarico siano contestuali o comunque molto ravvicinati nel tempo. Tutti i passaggi devono essere comunicati agli enti coinvolti e alla CAI. È inoltre opportuno informare le altre autorità eventualmente interessate alla procedura. Il mancato conferimento dell’incarico ad un nuovo ente entro tempi molto brevi può comportare la perdita di efficacia del decreto di idoneità
La legge italiana consente, in casi particolari e in presenza di motivate ragioni, di richiedere il cambiamento del nome di un minore adottato internazionalmente. Tuttavia il nome costituisce un elemento fondamentale dell’identità personale del bambino ed è tutelato dalla legge. Per questo motivo la richiesta di modifica deve avere carattere eccezionale, essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione. Prima di intraprendere tale percorso è opportuno riflettere attentamente sulle ragioni della richiesta, tenendo conto del legame del nome con la storia, le origini e l’identità del minore. La decisione finale spetta al Prefetto competente.
Le Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati sono un documento del Ministero dell’Istruzione, pubblicato per la prima volta nel 2014 e successivamente aggiornato nel 2023. Si tratta di uno strumento pensato specificamente per favorire l’inclusione scolastica degli alunni adottati e per promuovere una corretta cultura dell’adozione nella scuola. Le Linee forniscono indicazioni su temi quali l’iscrizione, la scelta della classe, i tempi di inserimento, l’accoglienza, la tutela della storia personale dell’alunno, la collaborazione con la famiglia e la formazione dei docenti. È utile che i genitori si informino sulla conoscenza e sull’applicazione di tali Linee da parte dell’istituto scolastico.
Prima di tutto bisogna dire che queste sono due sigle di tipo “scolastico”, di fatto indicano due documenti necessari per la didattica quando ci sono alunni con particolari necessità.
PDP e PEI, spesso vengono confusi tra loro ma non sono sinonimi anche se sono entrambi documenti di programmazione scolastica.
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) riguarda gli alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 ed è redatto annualmente dalla scuola con il coinvolgimento della famiglia e delle altre figure previste
Il PDP (Piano Didattico Personalizzato) è lo strumento utilizzato per gli alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) e può essere adottato anche per altri studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) eventualmente anche solo transitori (i c.d. BES). Nel PDP la personalizzazione riguarda il percorso didattico per il raggiungimento degli obiettivi che restano però gli stessi del resto della classe. Ciò che cambia insomma è “solo” il modo di insegnare (potranno ad esempio essere adottati strumenti compensativi come calcolatrice o registratore, potranno essere usate mappe concettuali, potranno essere ridotti i compiti o programmate le interrogazioni).
Nel PEI, invece, la progettazione di una programmazione individualizzata coinvolge anche gli obiettivi che sono, in tutto o in parte, diversi da quelli del gruppo classe venendo semplificati e ridotti.
Anche se molti alunni adottati presentano spesso importanti fatiche scolastiche, ciò non è sempre vero: pertanto l’alunno adottato non è automaticamente ed in quanto tale un alunno con bisogni educativi speciali.
Sì, Le Linee di indirizzo ministeriali per il diritto allo studio degli alunni adottati prevedono che, in alcuni casi, possa essere opportuno posticipare l’ingresso nella scuola primaria o consentire una permanenza più lunga nella scuola dell’infanzia quando ciò risponda ai bisogni del bambino, se ve ne è la necessità (non tutti i bambini ne hanno bisogno). La nota del MIUR protocollo n. 547 del 21 febbraio 2014, richiamata dalle stesse Linee di indirizzo, contiene un espresso chiarimento rispetto alla possibilità di deroga dell’obbligo scolastico per i minori adottati: in accordo con la famiglia ed in presenza di idonea documentazione di supporto, quale ad esempio la relazione della psicologa o di altro professionista coinvolto (neuropsichiatra infantile, logopedista ecc.), il dirigente scolastico, sentito il team dei docenti, può assumere la decisione di far permanere l’alunno nella scuola di infanzia per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei pre-requisiti, comunque non superiore ad un anno scolastico.
La valutazione deve essere effettuata caso per caso, in accordo tra scuola e famiglia, tenendo conto della situazione specifica del minore. La permanenza aggiuntiva deve essere limitata al tempo necessario per favorire la maturazione dei prerequisiti utili all’ingresso nella scuola primaria.